Statuto
Art. 1 - Tra tutti gli affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti nel territorio della provincia di Frosinone è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "A.S.D. Sezione provinciale di Frosinone" con sede in via Fratelli Rosselli 16 - Frosinone, nel prosieguo dello Statuto indicata come "Sezione".La "Sezione" è apolitica e non ha scopo di lucro. Ad essa possono partecipare anche altri soggetti - Associazioni - Società - Enti e persone fisiche che organizzino e pratichino a livello sportivo o amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto Pinnato ed Orientamento e, in generale, le discipline riconosciute dalla F.I.P.S.A.S., o che perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale. Sull'accettazione delle domande decide il Consiglio Direttivo della Sezione a maggioranza semplice; contro le delibere di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deciderà con la stessa maggioranza.
Durata
Art. 2 - La "Sezione" ha durata illimitata.Scopi
Art. 3 - La "Sezione" ha lo scopo di:- organizzare l'attività sportiva e didattica nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S. e quella amatoriale dei soci;
- gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell'ambito territoriale della provincia di proprietà o in affitto o a qualunque altro titolo concessi;
- rappresentare su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radio-televisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati;
- rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
- elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla FIPSAS e/o al Comitato Regionale competente per territorio.
- promuove e gestisce il tesseramento Federale nell'ambito della provincia;
- organizza gare, manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la Federazione intenda far svolgere nel territorio della provincia;
- gestisce, nell'esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nell'ambito territoriale della provincia, al fine di promuovere l'attività sportiva federale secondo il disposto dell'art. 2 dello Statuto della F.I.P.S.A.S.;
- provvede alla formazione tecnica di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.
Rapporti con soggetti esterni
Art. 4 - La Sezione potrà instaurare rapporti su base negoziale - convenzione, contratto - con soggetti esterni Associazioni - Società - Enti e persone fisiche che organizzino e pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto Pinnato ed Orientamento o perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale.
Diritti e doveri dei soci
Art. 5 - I soci si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Sezione. I soci affiliati inoltre sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati. I soci hanno diritto a partecipare alla vita della Sezione ed a stabilire la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in assemblea. Ad ogni socio è rilasciato un attestato della qualità rivestita che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla Sezione. I soci devono:
- rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della Sezione;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione.
Estinzione del rapporto
Art. 6 - Il rapporto sociale si estingue:- per i soggetti affiliati, con la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.P.S.A.S.;
- con lo scioglimento della società, associazione o organismo;
- con il recesso da parte del socio;
- con l'esclusione dalla Sezione per i soggetti non affiliati deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica civile e sportiva nonché ai doveri stabiliti dal presente Statuto.
Tasse di ammissione e quote sociali
Art. 7 - Le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dalla Assemblea. La quota associativa vale per l'intero anno e non è né frazionabile né trasmissibile.
Organi della "Sezione"
Art. 8 - Sono organi della "Sezione":- l'assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.
Assemblea
Art. 9 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria ha luogo:- ogni anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione;
- entro il 31 gennaio del primo anno del quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche elettive.
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando almeno 1/5 dei Soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della "Sezione" con lettera semplice nonché per affissione nella Sede della "Sezione" almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della riunione in prima convocazione e quelle in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie e della assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Sindaci.
L'assemblea è costituita dai Presidenti degli Affiliati, delle associazioni e degli enti di cui all'art. 1, o loro delegati, e dai rappresentanti dei Soci persone fisiche, ove ammessi. Detti rappresentanti saranno in numero pari ad un decimo dei Presidenti o delegati degli affiliati, associazioni ed enti. Partecipa all'assemblea senza diritto di voto, il Delegato Provinciale. L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli associati o dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.
Hanno diritto a voto i Soci che non siano morosi nel pagamento delle quote associative. Le deliberazioni dell'assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della "Sezione" e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto a voto.
Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.
Presidente
Art. 10 - Il Presidente della "Sezione" eletto dalla assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la "Sezione" stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
Consiglio Direttivo
Art. 11 - La "Sezione" è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da 2 (due) Vice Presidenti e da 4 (quattro) Consiglieri, eletti dall'assemblea di cui almeno uno in rappresentanza di ognuna delle attività sportive e didattiche federali presenti nella provincia. Qualora nel Consiglio Direttivo sia o siano eletti anche soci persone fisiche, questi ultimi esprimeranno voti nelle sole materie attinenti alla gestione delle acque.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed i suoi membri sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della "Sezione". Il Consiglio Direttivo:
- indice le Assemblee;
- approva le norme regolamentari della "Sezione" e le loro modifiche;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- nomina il Segretario ed il Cassiere;
- assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della "Sezione" che non sia di competenza di altri organi.
Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Delegato Provinciale, senza diritto a voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Collegio dei Sindaci
Art. 12 - L'assemblea ordinaria nomina i Sindaci che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche non soci. I Sindaci debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa. I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo.
Collegio dei Probiviri
Art. 13 - L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica un quadriennio ed i cui membri sono rieleggibili. Essi è composto di tre membri e di un supplente. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.
Risorse Finanziarie
Art. 14 - Le risorse finanziarie della "Sezione" sono costituite da:- contributo F.I.P.S.A.S. nelle spese di funzionamento;
- contributi degli associati e dei tesserati della provincia;
- introiti derivanti da attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi associativi;
- quote di tesserati F.I.P.S.A.S., residenti nelle altre provincie, per l'utilizzo degli impianti e delle acque;
- introiti da pubblicità, commercializzazione e diritti radio-televisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- contributi di Enti pubblici e privati.
L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Bilancio di previsione e rendiconto economico e finanziario annuale
Art. 15 - La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione. Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria della "Sezione", consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano
Sanzioni disciplinari
Art. 16 - Al Socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:- ammonizione;
- ammenda;
- sospensione dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee;
- esclusione dalla Sezione (solo per i soggetti non affiliati).
Scioglimento dell'Associazione
Art. 17 - Nel caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi. Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.